L’assemblea condominiale, chi deve partecipare, chi ha diritto di voto e deleghe

L’assemblea condominiale rappresenta il momento dedicato alla discussione tra i condomini. Questo incontro annuale obbligatorio viene spesso visto come l’occasione per analizzare i bilanci e prendere decisioni importanti. Chi può partecipare? Chi può ricevere la delega? Scopri ogni dettaglio nell’articolo.

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L'assemblea condominiale, chi deve partecipare, chi ha diritto di voto e deleghe

L’assemblea condominiale è l’incontro ufficiale tra i proprietari degli appartamenti di un condominio, convocato per discutere e prendere decisioni riguardanti la gestione degli spazi comuni e i servizi condivisi. Questo incontro è fondamentale per stabilire accordi su temi come le spese condominiali, i lavori di manutenzione, l’adozione di regolamenti interni e la gestione dei servizi comuni, sempre con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita condominiale e garantire una gestione trasparente ed efficiente dell’edificio.

L’assemblea condominiale

L’assemblea condominiale è l’occasione per discutere. Questa è spesso la nomea riservata agli incontri annuali che obbligatoriamente prevedono la riunione dei condomini e la discussione dei bilanci, oltre che altri argomenti caratterizzanti ciascun condominio. Spesso la criticità nasce dalla mancata informazione relativa a chi può/deve esprimersi sui vari punti all’ordine del giorno.

I proprietari di tutte le unità immobiliari sono chiamati a deliberare su ciascun argomento, nessuno escluso; gli usufruttuari possono deliberare solo sulla ordinaria amministrazione e sul godimento di cose e servii comuni (escluse le spese straordinarie); gli inquilini hanno diritto di voto solo sulle spese e sulla modalità di gestione del servizio di riscaldamento e condizionamento. Ogni punto all’Ordine del giorno ha quindi un preciso gruppo di persone autorizzate alla votazione e quindi alla delibera.

Chiunque può essere delegato se…

Accanto a proprietari, usufruttuari e inquilini ci sono le persone delegate che costituiscono a tutti gli effetti il soggetto titolato, proprietario.

Chiunque può essere delegato, condomino o non, tranne l’amministratore fosse anche, a sua volta, un condomino. Oltre a questa restrizione, va ricordato che, nei condomini con oltre 20 condomini, è possibile, per un soggetto, rappresentare con delega, massimo 1/5 del numero dei condomini corrispondenti al massimo a 1/5 dei millesimi dell’edificio.

Attenzione! La delega deve essere necessariamente in forma scritta.

#ilcondominiochevorrei - Paola Triaca in collaborazione con CasaOggiDomani

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#ilcondominiochevorrei di Paola Triaca in collaborazione con CasaOggiDomani

Paola Triaca in collaborazione con CasaOggiDomani ci accompagna in un viaggio rispondendo a tutti i quesiti. Potete scrivere a info@ilcondominiochevorrei.com, in forma anonima troverete le risposte nei prossimi approfondimenti.

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