Cambia lo sconto in fattura per ecobonus dal 2020

Tra le novità della legge di Bilancio 2020 troviamo ancora lo sconto in fattura ma limitato a precisi interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo superiore a 200mila euro

A cura di:

Cambia lo sconto in fattura nel 2020Indice:

Dopo numerose polemiche e richieste di eliminare lo sconto in fattura varato a giugno dello scorso anno nel Decreto Crescita, dal 2020 non ci sarà più per i lavori dell’ecobonus e sismabonus.

La legge di Bilancio 2020 ha, infatti, eliminato il provvedimento per gli interventi più piccoli ma resta sopra i 200mila euro.

Cosa è lo sconto in fattura?

Il Decreto Crescita (Legge 28 giugno 2019, n°58) aveva previsto la possibilità di scegliere per uno sconto immediato in fattura pari al valore delle detrazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Questo significava che per gli interventi di riqualificazione energetica era possibile usufruire di un contributo di pari ammontare della detrazione, sotto forma di sconto, anticipato dal fornitore che effettuava gli interventi.

In altre parole sostituendo le finestre o l’impianto di riscaldamento, si poteva – invece della detrazione fiscale al 50, 65 % (a seconda degli interventi) – cedere l’agevolazione a chi effettuava l’intervento avendo uno sconto immediato di pari importo sulla fattura.

Cosa cambia nel 2020

Dal primo gennaio 2020, si torna alla detrazione fiscale al 50, 65 % (a seconda degli interventi) per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico,

Lo sconto in fattura è ammesso per gli interventi di ristrutturazione importante sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo superiore a 200mila euro. Rientrano nella misura tutti i grandi lavori: in questo caso il fornitore potrà recuperarlo in cinque quote annuali.

Sconto in fattura 2020: per quali interventi

Vediamo quali sono gli interventi per i quali è possibile scegliere questa agevolazione:

  • importo pari o superiore a 200.000 euro;
  • effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali;
  • qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, quelli che interessato l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e che interessino l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva dell’intero edificio.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia