Il climatizzatore è ormai diventato un elettrodomestico comune all’interno delle abitazioni sia per raffrescarsi d’estate sia per riscaldare durante le giornate umide e invernali. Tuttavia, se si abita in condominio ci sono regole da seguire per installarne uno. È necessario stare attenti ai regolamenti e a rispettare i diritti dei vicini e non solo.
Un nostro lettore Giordano ci chiede “Vorrei installare un climatizzatore e dovrei collocare la macchina all’esterno sulla facciata del palazzo. È sempre possibile installarlo e ci sono regole sul posizionamento? È necessario chiedere dei permessi all’amministratore del condominio? I vicini potrebbero lamentarsi della rumorosità del motore?”
È prudente che prima di procedere all’installazione sulla facciata del palazzo del compressore esterno di un climatizzatore si seguano alcuni accorgimenti.
In prima battuta occorrerà verificare se siano previsti eventuali particolari divieti o limitazioni nel regolamento condominiale, parimenti occorrerà valutare che non vi siano eventuali limitazioni nel regolamento comunale. Inoltre, nel caso particolare di immobile soggetto a vincolo paesaggistico, l’installazione del compressore è condizionata al previo rilascio del nulla osta da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Positivamente verificati i suddetti aspetti preliminari, è comunque consigliabile dare preventiva comunicazione all’amministratore del Condominio dell’installazione del climatizzatore sul balcone o in facciata.
Climatizzatore e decoro dell’edificio
L’installazione del motore esterno sulla facciata del Condominio dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 1102 c.c., ovvero non dovrà alterare la destinazione della cosa comune né impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Alla modifica rappresentata dall’installazione del compressore esterno si è ritenuta altresì applicabile per analogia la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 1120 c.c., a sensi del quale sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (si riporta sul punto la massima della sentenza resa dalla Corte di Cassazione, Sezione II, n. 12343 del 22.8.2003: “Il divieto di alterare il decoro architettonico, dettato espressamente per le innovazioni delle parti comuni dell’edificio in condominio, si estende, in via analogica, alle modificazioni consentite al condomino ex art. 1102, comma 1, c.c. in ragione dell’identità di ratio legis [nella specie, installazione di condizionatore sulla parete esterna del fabbricato]”).
La valutazione dei requisiti di rispetto della destinazione della cosa comune e del decoro architettonico non avviene in astratto, ma va calata nella fattispecie concreta: non può sottacersi che al riguardo sono intervenute anche interpretazioni piuttosto rigorose da parte della giurisprudenza.
Si riportano le seguenti massime: “L’installazione – senza alcun consenso assembleare – di un compressore di un condizionatore d’aria sulla facciata del fabbricato, in posizione sporgente e perpendicolare ad uno degli ingressi condominiali, viola il disposto dell’art. 1102 c.c. Risulta infatti evidente che la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente altera la destinazione della facciata stessa (che è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell’edificio, non quello di contenere corpi estranei che turbano l’equilibrio estetico complessivo dell’edificio medesimo), a nulla rilevando – nel caso specifico – che la facciata in questione non sia esposta al pubblico, ma solo ai condomini, in quanto la legge tutela proprio il diritto degli stessi a non dover subire alterazioni antiestetiche del bene comune” (Tribunale di Milano, Sezione VIII, 9.1.2004); “Per decoro architettonico dell’edificio condominiale deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture architettoniche che vanno a caratterizzare il fabbricato e gli imprimono una determinata ed armonica fisionomia. Orbene, l’alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che modifichino l’originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell’edificio, ogni qualvolta la modificazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto del fabbricato. Di talché, l’utilizzazione del muro perimetrale da parte del singolo condomino mediante l’apposizione di condizionatori o caldaie, non alterando in sé la naturale e precipua destinazione del muro, rappresenta normale esercizio del diritto di usare la res comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1102 c.c. E’, tuttavia, necessario che ciò non impedisca l’esercizio concorrente del diritto degli altri partecipanti di fare uguale uso del muro, nonché, ad un tempo, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico” (Tribunale di Roma, Sezione V, 4.1.2013 n. 65).
Si è visto che l’installazione del compressore sulla facciata esterna non deve impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, per cui andranno valutate anche le dimensioni dello stesso in proporzione alla dimensione della facciata, che non potranno essere tali da impedire agli altri condomini, per insufficienza di spazio residuo disponibile, di procedere a loro volta all’installazione del motore esterno.
Ulteriore aspetto rilevante è quello rappresentato dall’esigenza di rispettare le distanze minime di legge dalla proprietà altrui, per cui l’installazione del motore del climatizzatore dovrà avvenire a meno di tre metri dalla soglia delle finestre o del terrazzo di proprietà di terzi.
Valutare la silenziosità del motore
Anche riguardo alla rumorosità del climatizzatore è bene verificare in prima battuta le previsioni del regolamento condominiale, che potrebbe tutelare la tranquillità e salubrità del condominio, oltre all’eventuale presenza di norme speciali a tutela dell’ambiente. In ogni caso, anche a prescindere dalle previsioni del regolamento condominiale, una rumorosità eccedente i normali limiti di tollerabilità può esporre il proprietario e/o possessore e/o detentore del condizionatore a responsabilità civile e penale. In particolare, il superamento della soglia di normale tollerabilità (di cui all’art. 844 c.c.) viene valutato nel caso concreto, tenendo conto delle condizioni ambientali (pertanto la valutazione sarà più rigorosa nel caso di immissioni sonore in luoghi particolarmente tranquilli), delle consuetudini del luogo, della durata temporale della rumorosità, della sua quotidianità o meno.
Ulteriore aspetto è rappresentato dai limiti amministrativi all’accettabilità di immissioni acustiche di cui alla Legge quadro n. 447/1995 e relativi decreti attuativi, che, se superati, possono legittimare il ricorso agli organi della Pubblica Amministrazione preposti al controllo, quali il Comune e l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.).