Salire e scendere le scale è un’azione quotidiana che per alcuni può essere un grave problema, se non un impedimento. Anziani e persone con mobilità ridotta dovrebbero poter entrare e uscire dal condominio liberamente, senza barriere fisiche e ostacoli: per questo esistono le rampe per disabili.
A tutela delle persone con ridotta mobilità, la legge prevede la realizzazione di rampe di accesso, pedane e montascale qualora vi siano condomini che ne abbiano necessità. Tuttavia, a differenza delle abitazioni private, la gestione delle parti comuni non può prescindere dal coinvolgimento dell’amministratore di condominio e dell’assemblea. Riguardo alla ripartizione delle spese, invece, la questione è più complessa: vediamo cosa dice la legge al riguardo e come è giusto comportarsi.
Rampa disabili, cosa dice la normativa condominiale
In ambito condominiale, la fonte normativa da tenere in considerazione per la realizzazione della rampa per disabili è il Decreto Ministeriale 236/1989 e le successive modifiche. Qui viene stabilito che il singolo condomino disabile ha diritto di installare una rampa senza necessità di approvazione dell’assemblea; vi sono tuttavia due condizioni da rispettare:
- le spese per i lavori devono essere a carico del solo fruitore della rampa;
- l’opera non deve compromettere la fruibilità delle parti comuni agli altri condomini.
Secondo la normativa la rampa per disabili per essere a norma deve attenersi a precisi requisiti tecnici; la pendenza massima non può superare l’8%, la larghezza minima deve essere di 0,90 metri, parapetti e corrimano non possono essere realizzati se il dislivello supera i 3,20 metri.
Chi desidera realizzare la rampa dovrebbe, per prima cosa, inviare una richiesta scritta all’amministratore di condominio, che può convocare l’assemblea per deliberare sull’intervento.
In caso di approvazione, il costo di realizzazione dell’opera può essere diviso tra i condomini; al contrario, in mancanza di consenso, il condomino richiedente ha il diritto di procedere autonomamente pagando le spese in toto.
Chi sostiene i costi per rampa disabili in condominio
Come detto, i costi per la rampa disabili in condomino dipendono dalla decisione dell’assemblea condominiale. In caso di approvazione, le spese tecniche e di realizzazione dell’opera possono essere ripartite in proporzione ai millesimi di proprietà (come si fa per altri interventi sulle parti comuni). Ma se non viene raggiunta alcuna decisione nel termine di 3 mesi o in caso di diniego, il condomino disabile può procedere comunque accollandosi tutte le spese.
In quest’ultimo caso la rampa sarà di esclusiva proprietà e uso del richiedente, e non si potrà considerare un “bene comune”.
Questa regola serve a bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato il diritto di mobilità delle persone anziane o disabili, dall’altro il diritto dell’assemblea di negare il consenso se non vogliono accollarsi i relativi costi.
Manutenzione rampa disabili e spese condominiali
Anche le spese di manutenzione della rampa dipendono dalla decisione dell’assemblea. Se la realizzazione dell’opera è stata divisa tra i condomini, lo saranno anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in proporzione ai millesimi di proprietà.
Se invece l’assemblea non si pronuncia entro tre mesi o non raggiunge il quorum necessario, il condomino disabile dovrà sostenere interamente le spese per la realizzazione o la manutenzione della rampa.
Pendenza rampa disabili a norma
La pendenza della rampa non è lasciata al caso ma definita in maniera precisa dalla legge. Per essere a norma deve essere al massimo dell’8%, corrispondente a un dislivello di 1 cm ogni 12 cm di lunghezza, pendenze superiori sono ammesse solo in casi particolari (art. 8.1.11 D.M. 236/89):
- fino al 12% per l’adeguamento di strutture preesistenti
- fino al 15% per brevi percorsi, come rampe di raccordo a livello stradale
- per percorsi esterni, la pendenza consigliata è del 5%, ossia 1 cm di salita ogni 20 cm di lunghezza
Anche le misure minime sono definite dalla normativa tecnica. La larghezza minima deve essere di 0,90 metri, e le rampe devono essere dotate di corrimano, parapetti e, se necessario, segnaletica tattile per non vedenti.
Contributi pubblici per la rimozione delle barriere architettoniche
Per sostenere gli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche – come la realizzazione delle rampe per disabili in condominio – esistono due principali agevolazioni. La prima è il cosiddetto “bonus Barriere architettoniche“, ovvero la detrazione d’imposta del 75%, valida per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. Questo bonus consente di recuperare parte dei costi sostenuti in cinque quote annuali, o in dieci quote per le spese sostenute nel 2024 e 2025. Ne hanno diritto cittadini, imprese ed enti pubblici e privati.
Ci sono poi i contributi a fondo perduto erogati da Comuni e Regioni, previsti dalla Legge 13/1989. Tali contributi sono destinati a persone con disabilità certificata e prevedono un tetto massimo di 7.101,28 euro. In questo caso è necessario verificare termini e condizioni del Comune di residenza, la regolamentazione infatti potrebbe non essere omogenea su tutto il territorio nazionale.
FAQ Chi paga per la rampa disabili in condominio
Le barriere architettoniche rappresentano una difficoltà concreta per le persone con disabilità motoria. Anche nei condomini esistono regole precise da rispettare, soprattutto quando si parla di rampe per disabili. Ecco le domande più frequenti che gli utenti cercano sul web.
È obbligatorio costruire una rampa per disabili in condominio?
No, nessuna legge impone questo obbligo. La costruzione della rampa può essere richiesta da uno o più condomini tramite convocazione dell’assemblea. Se la maggioranza dei voti approva, le spese sono ripartite tra tutti i condomini, in caso contrario il condominio richiedente dovrà farsi carico di tutte le spese.
Cosa dice la legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche nei condomini?
In merito all’abbattimento delle barriere architettoniche in condominio si deve avere come punto di riferimento il DM 236/1989. Qui è stabilito che le rampe per disabili, e altri interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, sono consentiti purché non compromettano l’uso o la destinazione delle parti comuni.
Qual è la pendenza massima consentita per una rampa per disabili?
Secondo il DM 236/1989, la pendenza massima di una rampa per disabili è dell’8% per le nuove costruzioni, le pendenze fino al 12% sono ammesse solo per adeguamenti di edifici esistenti o per rampe di breve lunghezza.
Serve l’autorizzazione dell’assemblea condominiale per installare una rampa?
L’autorizzazione dell’assemblea è consigliata ma non necessaria. La legge 13/1989 consente al condomino disabile di installare a proprie spese una rampa, purché l’opera non ostacoli l’uso delle parti comuni da parte degli altri condomini.
È possibile opporsi alla realizzazione della rampa per disabili?
La risposta è affermativa, ci si può opporre alla rampa per disabili in condominio se questa causa un grave pregiudizio agli altri condomini. In tutti gli altri casi il condominio disabile o anziano ha il diritto di procedere anche senza il consenso degli altri condomini, sempre nel rispetto dell’articolo 1102 del Codice Civile che regola l’uso della “cosa comune” in ambito condominiale.
Ci sono incentivi o detrazioni fiscali per la costruzione di rampe?
Fino al 31 dicembre 2025 è in vigore il Bonus Barriere Architettoniche, ovvero la detrazione fiscale del 75% per interventi come rampe, ascensori e servoscala.
Chi si occupa della manutenzione della rampa per disabili?
La responsabilità della manutenzione della rampa per disabili dipende dal tipo di immobile, se si tratta di una rampa su suolo pubblico, la manutenzione spetta al Comune. Nel caso di rampa condominiale è a carico del condominio stesso se l’opera è stata deliberata dall’assemblea o del singolo richiedente se l’ha installata interamente a sue spese.
Quali sono le caratteristiche tecniche minime di una rampa a norma?
Una rampa a norma deve avere una pendenza massima dell’8%, con dislivello fino a 3,20 m e la larghezza minima deve essere di 0,90 m. Ringhiere e corrimano sono obbligatori, con altezza rispettivamente di almeno 1 m e a 90-100 cm. Servono inoltre pavimentazione antiscivolo e cordolo di protezione di almeno 10 cm.
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