Rampa disabili in condominio: chi paga? Pendenza e regole

Le barriere architettoniche sono un grande problema per le persone con disabilità motoria. E anche in condominio ci sono delle regole da rispettare, in particolare per la rampa disabili. Vediamo quali sono e come si ripartiscono le spese tra i condomini.

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Rampa disabili in condominio: chi paga? Pendenza e regole

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Per molti cittadini salire e scendere le scale può essere un problema serio e, talvolta, persino insormontabile. Gli anziani, chi ha una disabilità fisica o chi è in sedia a rotelle dovrebbero, invece, poter usufruire degli spazi pubblici come tutti gli altri. Ed è proprio per questo che la legge prevede alcuni accorgimenti riguardo la costruzione di rampe d’accesso, pedane e montascale che possano migliorare la vita in ambito condominiale.

Se, infatti, la gestione degli spazi nella privata dimora è strettamente personale, in quelli comuni (come scale, cortili e ingressi) il condominio dovrebbe rendere la vita più semplice a chi è in difficoltà. Ma la nota dolente arriva al momento della ripartizione delle spese: a chi spetta pagare il conto per la costruzione delle rampe? Che potere ha l’assemblea condominiale in merito? Cerchiamo di fare chiarezza su questo tema così delicato.

La normativa sulla rampa per disabili in condominio

In ottemperanza alle moderne disposizioni in materia di edilizia, i condomini di nuova costruzione prevedono, per legge, misure che consentano a tutti l’accesso agli spazi comuni. In altre parole le barriere architettoniche, ove possibile, devono essere eliminate. Il legislatore, infatti, con il tempo ha superato il concetto di “decoro architettonico” (previsto all’articolo 1120 del Codice civile) che impediva la costruzione di rampe o montascale qualora queste fossero in grado di alterare il profilo dell’edificio da un punto di vista estetico.

Ad oggi, grazie all’introduzione dell’articolo 10, comma 3, del Decreto Semplificazioni (che ha modificato la legge n. 13 del 1989) l’eliminazione delle barriere architettoniche è sempre possibile, a prescindere dalla salvaguardia del “decoro”, purché non venga alterata la sicurezza dell’intero fabbricato.
In parole semplici, via libera alle rampe e ad altri interventi, più o meno invasivi, senza vincoli o permessi della Soprintendenza a patto che l’edificio conservi la sua stabilità.

Chi paga le spese?

Chi paga le spese?

Il dettato normativo, seppur con le migliori intenzioni, non offre nessuna tutela dal punto di vista economico alle persone con disabilità. Ciò vuol dire che i condomini possono – ma, attenzione, non devono – partecipare alla spesa per la rimozione delle barriere architettoniche.

Ciò che la legge tutela, invece, è il diritto di far costruire rampe, ascensori o montascala nonostante il “no” dell’assemblea di condominio. Ciò è previsto nella legge n. 13/1989. Ma c’è un però: il condominio disabile che non riceve il via libera assembleare deve pagare di tasca propria.

Va da sé che se si accolla l’intera spesa, egli sarà l’unica persona a poter usufruire dell’impianto realizzato (insieme agli accompagnatori e ai familiari). E non solo, egli può sollevare un’opposizione per evitare che gli altri condomini ne usufruiscano.

Naturalmente nulla vieta ai condomini, se lo vogliono, di dividere la spesa equamente o in base ai millesimi di proprietà per sollevare dall’onere il disabile.

Esiste soltanto un’ipotesi in cui i condomini in assemblea possono opporsi alla rimozione delle barriere preesistenti, ovvero se l’opera da realizzare rende impossibile o eccessivamente complesso accedere agli spazi comuni del condominio. In tutti gli altri casi dovranno acconsentire.

Che pendenza deve avere la rampa

Che pendenza deve avere una rampa disabili?

Secondo la legge la pendenza massima delle rampe per disabili non deve mai superare l’8% quindi, detto in altri termini, vuol dire che deve salire di un 1 cm ogni 12 cm di lunghezza percorsa. Queste sono le misure che agevolano il passaggio alle persone con disabilità motoria senza comportare un affaticamento eccessivo.

La rampa, inoltre, deve avere un parapetto alto almeno 1 metro e, nel caso questo non fosse “pieno”, deve avere un cordolo di almeno 10 cm d’altezza. Invece il corrimano, disposto obbligatoriamente sia a destra che a sinistra, dovrà essere alto tra i 90 e i 100 cm. E nel caso di rampa con larghezza superiore a 6 m bisognerebbe che fosse anche dotata di un corrimano posto al centro. I materiali utilizzati devono rispettare i requisiti di legge e quindi essere resistenti alle intemperie e non taglienti.

Per agevolare le persone non vendenti è importante fare attenzione anche alla segnaletica: sulla pavimentazione, sia lungo la rampa che appena prima, dovrà essere segnalato il percorso da seguire in maniera idonea (attraverso le cosiddette “strisce tattili”).

Le agevolazioni in vigore

Le agevolazioni in vigore

Una buona notizia è che i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano tra le agevolazioni previste nel Superbonus 110%, confermato fino al 2023 nell’ultima Legge di Bilancio. Questo assicura al condominio un risparmio notevole nella costruzione delle rampe. A seconda della preferenza espressa, si può usufruire di tali agevolazioni o tramite sconto in fattura (quindi facendo anticipare la spesa al fornitore) oppure cedendo il credito corrispondente alla detrazione.

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