Come realizzare un bagno in garage: permessi, normativa in vigore e come sanare gli abusi

Ecco cosa serve e che permessi avere per realizzare un bagno in garage: requisiti igienico-sanitari e nuovi limiti normativi in vigore.

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Come realizzare un bagno in garage permessi, normativa in vigore e come sanare gli abusiRealizzare un bagno in garage, soprattutto quando lo spazio viene utilizzato come laboratorio, deposito o ambiente di lavoro, può rivelarsi una scelta funzionale; tuttavia, questa operazione implica il rispetto di specifici requisiti igienico-sanitari e urbanistici, e può comportare il cambio di destinazione d’uso del locale, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza.

Bagno in garage, il principio del Consiglio di Stato

Una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 3645/2024, ha definito alcuni aspetti fondamentali in merito alla realizzazione del bagno in garage. I giudici hanno stabilito che la sola costruzione di un bagno non determina in modo automatico il cambio di destinazione d’uso.

L’installazione di un vano wc deve essere valutata nel contesto complessivo dell’intervento edilizio. Il bagno non costituisce di per sé un elemento idoneo a trasformare il locale garage come “locale abitativo”. La valutazione cambia se, oltre al servizio igienico, vengono aggiunte ulteriori dotazioni tipiche della residenza come cucine, locali multifunzionali stabilmente attrezzati, impianti di riscaldamento e così via. In tali casi l’insieme delle opere fa presumere un utilizzo residenziale di fatto, con la conseguente necessità di cambiare la destinazione d’uso secondo regole e tempistiche stravolte dalla legge.

In quali casi il garage resta una pertinenza

Il criterio guida per determinare se il cambio è necessario oppure no è vedere se il locale conserva la sua funzione di supporto e accessorietà.

Nel caso in cui il garage continuasse ad essere tale e il servizio igienico rispondesse a esigenze occasionali o funzionali, l’intervento può rientrare tra le opere edilizie leggere.

In questo scenario il quadro autorizzativo è più semplice e non richiede il riconoscimento dell’abitabilità del locale. Resta però imprescindibile il rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei regolamenti edilizi comunali, che possono introdurre prescrizioni specifiche.

Bagno in garage, il principio del Consiglio di Stato
Realizzare un bagno in garage, soprattutto quando lo spazio viene utilizzato come laboratorio, deposito o ambiente di lavoro, può rivelarsi una scelta funzionale

 

Titoli edilizi necessari

Realizzare un nuovo bagno pertinenziale richiede un iter amministrativo ben definitivo, che varia in base alla tipologia di intervento messo in atto. Occorre la CILA, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, quando l’intervento non incide su strutture portanti e non comporta cambio di destinazione d’uso.

In alcuni Comuni, invece, può essere richiesta una SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, inquadrando l’opera come manutenzione straordinaria.

La situazione cambia radicalmente se il nuovo bagno rende il garage idoneo all’uso abitativo, ad esempio trasformandolo in taverna o ambiente collegato direttamente all’abitazione con finiture residenziali e impianti completi. In questi casi si deve procedere al cambio di destinazione d’uso da locale “accessorio” a “residenziale”, che richiede il Permesso di Costruire o, nei casi previsti, una SCIA alternativa, oltre all’aggiornamento catastale della planimetria.

Requisiti igienico-sanitari del bagno in garage

Indipendentemente dal titolo edilizio, il bagno in garage deve rispettare i requisiti tecnici minimi fissati dalla normativa nazionale. Il riferimento principale è il D.M. 5 luglio 1975, che stabilisce criteri stringenti in materia di altezze e aerazione.

Per quanto riguarda l’altezza minima interna, bagni, disimpegni e ripostigli devono essere alti almeno 2,40 metri (requisito standard nazionale), anche quando questi locali si trovano in cantine o spazi accessori. L’aerazione deve essere garantita tramite finestre apribili o, in alternativa, mediante sistemi di ventilazione meccanica controllata. Gli scarichi devono essere correttamente dimensionati e conformi al D.P.R. 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia.

In caso di difficoltà di collegamento alla rete fognaria, sono ammessi sistemi tecnici come trituratori e pompe di sollevamento, purché installati nel rispetto delle norme sugli impianti.

Soluzioni alternative e bagni prefabbricati

Qualora fosse impossibile o troppo oneroso realizzare il bagno in uno spazio ridotto, si può optare per soluzioni prefabbricate o bagni chimici. Queste opzioni consentono di ridurre tempi e costi, ma devono comunque essere valutate dal punto di vista urbanistico e igienico-sanitario, soprattutto se l’installazione è stabile e non temporanea.
Anche in questi casi, il confine tra pertinenza e uso abitativo resta determinante per individuare il corretto titolo edilizio.

Bagno abusivo in garage

Un bagno realizzato senza titolo edilizio può portare ad un abuso edilizio, con spiacevoli conseguenze. Per prima cosa occorre verificare se la tipologia di abusi in essere sia sanabile, ovvero ne va accertata la conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001.
Se il bagno resta pertinenziale e le opere sono di modesta entità, può essere sufficiente una CILA in sanatoria o una SCIA in sanatoria, con il pagamento delle sanzioni previste.

Se, invece, il garage è stato di fatto trasformato in locale abitabile, la regolarizzazione passa attraverso il Permesso di Costruire in sanatoria, con oneri più elevati. Tali valutazioni, naturalmente, sono rimesse all’attenta valutazione di un tecnico del settore che verificherà lo stato dei fatti e la normativa da applicare al caso concreto.

Si ricorda che il recente Decreto Salva Casa ha introdotto alcune semplificazioni per difformità minori e per il cambio d’uso senza opere, ciò non significa che è ammessa la sanatoria per abusi gravi, soprattutto in aree vincolate, dove può essere imposta la demolizione.

L’importanza della valutazione tecnica preventiva

Trattandosi di un intervento delicato per le sue implicazioni urbanistiche e amministrative, prima di trasformare un garage in bagno è sempre consigliabile una valutazione preliminare. Solo attraverso un’analisi puntuale della normativa locale, dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dell’intervento è possibile evitare errori che possono tradursi in sanzioni, contenziosi o nella perdita di valore dell’immobile.

FAQ Come realizzare un bagno in garage

Scopri cosa serve e quali permessi sono necessari per realizzare un bagno in garage, con un focus sui requisiti igienico‑sanitari e i limiti normativi attualmente in vigore. Di seguito trovi le domande più cercate online dagli utenti su questo tema, per orientarti facilmente tra regole, adempimenti e vincoli tecnici. 

Quanto costa realizzare un bagno in un garage?

Chi intende realizzare un bagno in garage dovrà mettere in conto una spesa media che oscilla dai 3.000 e 10.000 euro; il costo finale è influenzato da diversi fattori come dimensioni, qualità delle finiture e complessità degli impianti. Un elemento che incide notevolmente sul prezzo è l’assenza di scarichi vicini, che richiede un intervento più complesso. Ci sono poi i costi delle pratiche edilizie nel caso in cui sia necessaria la CILA, la SCIA o il cambio di destinazione d’uso.

Cosa non posso fare nel mio garage?

Nel garage non è consentito svolgere attività moleste o di natura commerciale, inoltre la legge vieta espressamente di trasformare il locale in un’abitazione di fatto. La destinazione d’uso deve restare quella di autorimessa o deposito, nel rispetto delle norme urbanistiche, delle prescrizioni antincendio e dei regolamenti condominiali. Per tutelare la sicurezza, inoltre, nei garage è vietato conservare materiali infiammabili o pericolosi, come combustibili, solventi, GPL e rifiuti speciali, così come la detenzione di animali o lo stoccaggio di alimenti.

Un locale C2 può avere un bagno?

Nei locali classificati come “C2”, ovvero “Magazzini e locali di deposito”, si può realizzare un bagno solo per migliorare la funzionalità a fini lavorativi o di deposito, senza trasformarli in locali abitabili. In ogni caso, l’intervento richiede il rispetto delle normative edilizie e igienico-sanitarie, il rilascio dei permessi comunali e la verifica di allacciamenti e conformità da parte di un tecnico abilitato.

Quando è obbligatorio il bagno per i clienti?

Tutti i locali di somministrazione con sosta, come bar e ristoranti, sono obbligati a prevedere un bagno per i clienti; invece l’obbligo non sussiste per i locali che si occupano di asporto o consumo immediato.

Come posso regolarizzare un bagno abusivo?

Per sanare un bagno realizzato senza permessi, quindi abusivo, serve innanzitutto rivolgersi a un tecnico abilitato e presentare al Comune la pratica edilizia corretta. In genere è richiesta una CILA in sanatoria, per interventi leggeri, o una SCIA in sanatoria se l’intervento riguarda muri portanti: la sanatoria richiede il rispetto della “doppia conformità” normativa e il versamento delle relative sanzioni pecuniarie.

Quali permessi sono necessari per installare un bagno esterno?

Anche l’installazione di un bagno esternamente alla propria abitazione in alcuni casi richiede dei permessi. Docce o prefabbricati leggeri rientrano nell’edilizia libera mentre un bagno completo, con allacci idrici e scarichi, necessita di una SCIA o di un Permesso di Costruire. Attenzione alle normative comunali: le regole non sono sempre uniformi su tutto il territorio nazionale, per questo è fondamentale consultare attentamente le restrizioni locali.





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