Mobilità elettrica e colonnina di ricarica in condominio

Se si acquista una auto elettrica elettrica e non si possiede un box privato: come comportarsi per l’installazione di una colonnina di ricarica in condominio?

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colonnina di ricarica auto elettrica in condominioSi parla sempre più spesso di mobilità elettrica e della colonnina di ricarica per le auto elettriche. Nelle nuove costruzioni è praticamente obbligatoria, ma nella maggioranza dei condomini può rivelarsi una problematica.

Un nostro lettore Michele da Milano ci chiede: Se un condomino decide di acquistare un auto elettrica e non ha un box privato, come deve comportarsi per far installare la colonnina di ricarica condominiale? Chi paga le spese? Come viene contabilizzato l’utilizzo dell’energia elettrica? 

Cosa dice la normativa

La concreta installazione e gestione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche pone una serie di interrogativi e problematiche anche a causa della carenza di una normativa che ne regolamenti nel dettaglio tutti gli aspetti pratici.
I riferimenti normativi sono eminentemente rappresentati dalla L. 7.8.2012 n. 134 e dal D. Lgsl. 16.12.2016 n. 257.

Per quanto concerne le nuove costruzioni, come noto, il D. Lgsl. 257/2016 prevede l’obbligatorietà di installazione dei dispositivi di ricarica per gli edifici residenziali aventi più di dieci unità immobiliari, in misura tale da garantire il rifornimento per ogni spazio deputato a parcheggio e per ogni box.
Il sopra citato Decreto Legislativo non disciplina tuttavia la posizione e i diritti dei condomini nei condomini che non siano di nuova costruzione.

A tale riguardo la normativa va rinvenuta nel disposto di cui all’art 17 quinquies della L. 134/2012, che, al secondo e terzo comma, così statuisce:
Fatto salvo il regime di cui all’art. 1102 del codice civile, le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136, secondo comma, del codice civile.
Nel caso in cui il Condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 1120 secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice”.

In pratica il condomino o i condomini interessati sono tenuti a sottoporre all’Assemblea condominiale la richiesta di installazione della stazione di ricarica corredata da un progetto esecutivo dettagliato. Per essere accolta la richiesta dovrà ottenere la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c. comma 2 (ovvero 500 millesimi e maggioranza degli intervenuti).

I costi relativi all’installazione della colonnina di ricarica

I costi relativi all’installazione della colonnina di ricarica e successiva manutenzione sono a carico del o dei condomini che hanno fatto domanda e di quei condomini che, in sede assembleare, hanno espresso voto favorevole all’installazione (sono viceversa esentati dall’obbligo di concorrere alle spese quei condomini che hanno espresso parere sfavorevole), mentre i costi di ricarica saranno ripartiti sulla scorta degli effettivi consumi.

La delibera di autorizzazione non esclude la facoltà di successivo utilizzo dell’impianto da parte di quei condomini che, originariamente sfavorevoli, in un secondo momento vogliano aderire, partecipando retroattivamente alla spesa, così come previsto dall’art. 1121 c.c. comma 3.
Nel caso in cui non si raggiunga il quorum per la delibera assembleare il condomino o i condomini interessati avranno in ogni caso diritto all’installazione della colonnina di ricarica a proprie spese.

In conclusione, la richiesta va obbligatoriamente sottoposta in via preliminare all’assemblea condominiale ma l’assenza di delibera non preclude al condomino o ai condomini interessati di installare la colonnina a proprie spese, avendo cura di non danneggiare le parti comuni, né alterare la sicurezza o il decoro dell’edificio o intralciare l’accessibilità.

La gestione pratica delle spese di consumo dell’energia elettrica può avvenire attraverso l’installazione di un contatore individuale appoggiato a un contratto di fornitura individuale, di cui mettere al corrente, a titolo informativo, l’Amministratore del Condominio, oppure attraverso l’installazione di un derivatore dalla linea condominiale atto a misurare i consumi della colonnina, dei quali dovrà farsi carico il condomino utilizzatore.

Le informazioni rese nella presente rubrica non comportano assunzione di responsabilità da parte del professionista estensore

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