Indice:
- Inferriate e grate antintrusione: cosa dice la normativa
- L’orientamento della giurisprudenza per grate e inferriate antintrusione
- Comportamenti ispirati a una buona prudenza
Per proteggere la casa e le persone che vi abitano si ricorre molto spesso all’installazione di impianti antintrusione e di videosorveglianza e alla classica porta blindata. Ma spesso per essere sicuri – soprattutto se si abita nei piani bassi di un condominio o se ci sono tubature su cui arrampicarsi – che malintenzionati non entrino dalle finestre è possibile ricorrere all’installazione di grate antintrusione e inferriate.
Un nostro lettore Aldo da Brescia ci chiede: Abito al piano rialzato e per sicurezza vorrei fare installare delle grate antintrusione. Quali sono le problematiche cui posso andare incontro per quanto riguarda il decoro architettonico dell’edificio? È necessario chiedere un parere all’amministrazione? Ci sono vincoli per la scelta di tipologie di grate o colori? Al primo piano sono installate quelle a soffietto, ma l’installatore a cui ho chiesto ha detto che sono poco sicure ed è meglio installare quelle fisse.
Inferriate e grate antintrusione: cosa dice la normativa
In prima battuta occorrerà verificare se vi siano eventuali previsioni specifiche nel regolamento condominiale (contrattuale o approvato all’unanimità, in quanto se fosse approvato a maggioranza non potrebbe in ogni caso contenere norme volte a limitare l’utilizzo e la destinazione delle proprietà esclusive individuali) che vieti l’installazione delle grate o, in genere, l’esecuzione di opere modificative, o ne subordini l’istallazione all’approvazione assembleare.
Se così fosse il parere dell’Amministratore o dell’Assemblea sarebbero vincolanti e l’iniziativa di chi proceda all’installazione delle inferriate antintrusione senza transitare attraverso una previa approvazione condominiale sarebbe censurabile, con il rischio di vedersi eventualmente costretti alla rimozione del presidio installato a salvaguardia della propria unità immobiliare.
Occorrerà poi verificare se l’installazione non trovi eventuali limiti nell’essere l’immobile soggetto alla tutela della sovraintendenza dei beni culturali e delle belle arti o, comunque, a vincoli architettonici.In assenza di limitazioni particolari, la normativa di riferimento è rappresentata dal combinato disposto di cui all’art. 1102 c.c. a sensi del quale: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni per il miglior godimento della cosa”; all’art. 1120 del c.c. che disciplina le innovazioni: “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decorso architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino” e di cui all’art 1122 c.c.:“Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”.
L’orientamento della giurisprudenza per grate e inferriate antintrusione
Il tema delle grate antintrusione, in quanto riguardante presidi a tutela della sicurezza e incolumità delle persone, e, quindi, funzionali alla tutela di interessi generalmente ritenuti meritevoli di tutela, trova un orientamento tendenzialmente favorevole da parte della giurisprudenza: si riportano qui di seguito alcune pronunce significative dell’orientamento in materia:
Cassazione Civile 4/12/1982 n. 6608: “A norma dell’art 1102 c.c., costituiscono esplicazione del diritto di comproprietà, che, perciò, non richiedono la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale, le modificazioni (nel caso di specie l’inferriata apposta a scopo protettivo ad una veranda), che il singolo condomino esegue sulla cosa comune, per un suo uso particolare diretto al miglior godimento della cosa, quando non importino alterazioni della sua consistenza e della sua destinazione e non pregiudichino il diritto di uso e di godimento degli altri condomini”.
Corte di Cassazione n. 4474 del 15.5.1987: “La tutela del decoro architettonico è stata apprestata dal legislatore in considerazione della diminuzione del valore che la sua alterazione arreca all’intero edificio e, quindi, anche alle singole unità immobiliari che lo compongono; pertanto, il giudice del merito, per stabilire se in concreto vi sia stata lesione di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato, deve anche valutare se tale lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento dell’intero fabbricato, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità”.Corte Appello di Milano 14.4.1989: “La collocazione delle inferriate alle finestre di un’unità immobiliare sita in un condominio, è legittima in quanto si inserisca nella facciata dell’edificio senza cagionare mutamento delle linee architettoniche ed estetiche che provochi un pregiudizio economicamente valutabile o in quanto pur arrecando tale pregiudizio, si accompagni ad una utilità che compensi l’alterazione architettonica (nella specie, all’installazione delle inferriate fa riscontro l’interesse dei condomini a tutelare la sicurezza dei propri beni e delle proprie persone)”.
Si riporta un’interessante pronuncia risalente nel tempo dal cui esame può evincersi la rilevanza del rispetto delle distanze: “La domanda di un condomino diretta alla rimozione di un manufatto (nella specie grate apposte a sottostanti balconi) posto in opera da altro condomino e che si assume diminuisca la sicurezza dello stabile, può trovare accoglimento esclusivamente se siano violate le distanze verticali stabilite dall’art 907, comma terzo, c.c.” Pretura di Roma, 18.4.1979.
L’orientamento della giurisprudenza, in assenza di limitazioni particolari, è quindi tendenzialmente favorevole all’installazione delle grate antintrusione alle finestre di un condominio dal momento che l’esigenza di sicurezza e incolumità della persona viene generalmente considerata prevalente rispetto all’estetica del condomino, anche allorquando il mutamento architettonico comporti un lieve pregiudizio economico.
Comportamenti ispirati a una buona prudenza
Ciò non di meno, anche alla luce del disposto di cui all’art 1122 c.c., il singolo condomino sarà in ogni caso tenuto ad informare il Condominio, e, per esso, l’Amministratore (invitandolo a riferire all’Assemblea), della propria determinazione, orientando la propria scelta verso manufatti simili, se non per modello quanto meno per colore, a quelli già esistenti o alla facciata condominiale, in modo da non turbarne o comunque incidere il meno possibile sul decoro architettonico.
In assenza di previsioni specifiche del regolamento condominiale o di vincoli da parte della Sovraintendenza delle belle arti e beni culturali, l’eventuale pre-installazione di inferriate a soffietto non rappresenta un valido motivo di preclusione alla successiva installazione di inferriate fisse da parte di altri condomini.