L’assemblea ordinaria annuale rappresenta un momento fondamentale nella gestione condominiale, poiché è l’occasione per approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il preventivo per l’anno in corso, e per affrontare, insieme e in modo ufficiale, discussioni e decisioni cruciali per la vita del condominio.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata dall’amministratore entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio. È un obbligo che, se non rispettato, è causa di giusta revoca del mandato.
Cosa deve contenere l’assemblea ordinaria?
La convocazione deve contenere alcune informazioni obbligatorie: la data e l’ora della convocazione, il luogo in cui si riunirà l’assemblea e l’ordine del giorno. Queste informazioni devo esserci per la prima e per la seconda convocazione. La scelta di indicare anche una seconda convocazione, in data seguente, ma non oltre i 10 giorni dalla prima, permette di abbassare il quorum costitutivo e di raggiungere più facilmente le presenze necessarie per aprire la discussione.
La convocazione deve essere inviata in forma scritta per raccomandata o PEC. La mancata convocazione di un soggetto rende annullabile l’assemblea nei 30 giorni successivi al ricevimento del verbale.
La mail semplice è molto utilizzata per contenere i costi e per evitare ai condomini il passaggio in posta per il ritiro, ma non è da sottovalutare come non sia un metodo previsto e che andrebbe almeno richiesta la conferma di ricezione. La conferma permette, in caso di contestazione, di dimostrare che la comunicazione è avvenuta in modo corretto sia per forma sia per tempi.
Richieste da parte dei condomini
Qualora i condomini desiderino aggiungere punti all’ordine del giorno, è consigliabile inviare la richiesta scritta all’amministratore con un certo anticipo. Gli amministratori sono tenuti a considerare queste richieste, specie se presentate da almeno un sesto dei partecipanti al condominio o dai titolari di almeno 1/6 dei millesimi.
Conseguenze della mancata convocazione
Se l’amministratore non convoca l’assemblea, i condomini possono rivolgersi al Tribunale per ottenere una convocazione d’urgenza e richiedere la revoca dell’amministratore. In alcuni casi, l’assemblea può essere convocata anche dai condomini stessi, qualora abbiano la maggioranza dei millesimi.
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