Il Decreto Salva Casa è ufficialmente entrato in vigore. Al suo interno ci sono diverse novità che riguardano il settore edilizio, la più rilevante è l’eliminazione del criterio della doppia conformità.
Come precisato più volte dagli esponenti del Governo, il Salva Casa non è un condono ma introduce iter più semplici per sanare piccoli abusi e difformità. Inoltre stabilisce il via libera all’abitabilità di micro appartamenti ed edifici con soffitti bassi e il cambio di destinazione per il recupero dei sottotetti.
Al suo interno poi ci sono nuove modalità per sanare gli abusi antecedenti al 1977. Ecco cosa sapere sul Decreto Salva Casa e cosa cambia rispetto al passato su abusi e tolleranze.
Decreto Salva Casa 2024 è legge: le misure principali
Il Decreto Salva Casa è stato convertito nella legge 105/204 ed è ufficialmente operativo. Le norme al suo interno vanno ad integrare il Testo Unico dell’Edilizia (dpr 380/2001) con disposizioni che permettono di sanare alcune difformità edilizie di lieve entità.
Tra le misure presenti nel testo, alcune mirano alla semplificazione edilizia e urbanistica in tema di cambio di destinazione d’uso, abitabilità dei sottotetti, tolleranze costruttive e altro ancora.
Via libera ai nuovi requisiti per l’abitabilità. Per quanto riguarda i mini appartamenti, con il Salva Casa la superficie minima per una persona passa da 28 a 20 mq, mentre per due persone da 38 a 28 mq. Le altezze interne minime, invece, sono ridotte da 2,70 a 2,40 metri.
Nel testo definitivo, tuttavia, manca il cosiddetto “Salva Milano”, ovvero le autorizzazioni per sanare la situazione di grattacieli e grandi cantieri bloccati in quanto considerati possibili abusi.
Vetrate panoramiche in edilizia libera
Cambiano le regole per installare le vetrate panoramiche amovibili. Per queste installazioni è confermato il criterio dell’edilizia libera, quindi senza autorizzazioni.
Le vetrate panoramiche amovibili adesso rientrano negli interventi in “edilizia libera”, come anche l’installazione di tende e altre opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
L’accertamento di conformità, invece, richiederà un termine più ampio per la demolizione delle opere non autorizzate: si passa dai 90 giorni a 240.
Salva Casa, addio “doppia conformità”
Con l’entrata in vigore del Decreto Salva Casa sparisce il principio della “doppia conformità” per ottenere la sanatoria degli interventi abusivi.
Prima del decreto, la sanatoria era possibile soltanto dopo aver accertato la conformità delle opere alle discipline urbanistiche ed edilizie in vigore al momento della realizzazione e al momento di presentazione della richiesta.
Con il nuovo Decreto, invece, il principio della “doppia conformità” resta valido soltanto nei casi di difformità totale mentre viene superato per le difformità più lievi.
La responsabilità del condominio
La legge di conversione del decreto contiene una novità per quanto riguarda il condomino. D’ora in avanti la responsabilità del singolo e del codominio nella sua interezza sono distinte. Ciò vuol dire, ad esempio, che il singolo proprietario di un appartamento può eseguire degli interventi nella sua abitazione anche se una parte dell’edificio condominiale risulta abusiva.
Aumentano le tolleranze
Come anticipato, il Salva Casa va a modificare il quadro delle tolleranze edilizie:
- per immobili fino a 60 mq la tolleranza ammissibile è del 6%
- per gli immobili tra i 60 e i 100 mq la tolleranza è del 5%
- per gli immobili tra i 100 ai 300 mq la tolleranza è pari al 4%
- per immobili dai 300 ai 500 mq si scende al 3%.
Sottotetti e cambio di destinazione
Norme meno rigide per il cambio di destinazione d’uso. D’ora in avanti il cambio di destinazione dei sottotetti è sempre concesso sia all’interno della stessa categoria funzionale che in un altra. Ad esempio un edificio commerciale può diventare residenziale. Via libera al recupero dei sottotetti, nel rispetto delle procedure stabilite dalle norme regionali.
FAQ Decreto Salva Casa
Il Decreto Salva Casa è stato ufficialmente promulgato, introducendo numerose modifiche nel settore edilizio. Tra le novità principali spicca l’abolizione del requisito della doppia conformità. Ecco alcune delle domande più ricercate dagli utenti sul web.
Quando entrerà in vigore il Decreto Salva Casa?
L’entrata in vigore ufficiale del Decreto Salva Casa c’è stato lo scorso 28 luglio 2024. Il provvedimento è diventato legge con la pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27-7-2024.
Cosa si può sanare con Decreto Salva Casa?
Posto che, come più volte precisato dal ministro Salvini, il Salva Casa non è un condono edilizio, in molti si chiedono cosa si possa sanare con la sua entrata in vigore.
Il “Piano Salva Casa” si concentra sulle difformità edilizie minori, ovvero quelle difformità che non compromettono la struttura dell’edificio. Sono difformità minori, ad esempio, l’installazione di soppalchi e tramezzi e l’ampliamento delle finestre. All’interno del decreto sono elencate le difformità alle quali si applicano le nuove regole:
- difformità formali dovute a incertezze interpretative delle normative
- difformità edilizie stratificate nel tempo
- difformità parziali sanabili all’epoca dell’intervento ma non oggi, con il superamento della regola della “doppia conformità”.
Questo tipo di sanatoria non vale per gli abusi edilizi totali, cioè quelli realizzati senza titolo edilizio. La doppia conformità, infatti, resta valida relativamente agli abusi gravi e strutturali.
Decreto Salva Casa, cosa cambia per le pergole?
Una misura importante introdotta dal Salva Casa riguarda l’installazione delle pergole. Questa viene fatta rientrare tra i lavori “in regime di edilizia libera”, vale a dire che non richiedono autorizzazioni e permessi particolari.
Vi rientrano le opere che proteggono da sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura è fatta con tende, tende a pergola o retrattili. Tuttavia ci sono alcune condizioni da soddisfare:
- le pergole in questione non devono creare la variazioni dei volumi
- il loro impatto visivo deve essere minimo e non ingombrante
- devono essere armoniose rispetto all’ambiente circostante.