Auto e colonnine elettriche in condominio: regole, divieti e autorizzazioni

Cresce il numero delle auto elettriche e, con esse, l’esigenza di maggiori colonnine elettriche. La legge ne consente l’installazione anche negli spazi condominiali. Vediamo come e che permessi servono.

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Auto e colonnine elettriche in condominio: regole, divieti e autorizzazioni

Con la crescita del numero delle auto elettriche cresce anche l’esigenza di più punti di ricarica per le colonnine elettriche. Oltre che nei parcheggi e nelle aree di servizio, queste si possono installare anche negli spazi comuni del condominio, a beneficio dei condomini che hanno acquistato veicoli green.

Per procedere all’installazione tuttavia, la legge richiede l’approvazione dell’assemblea di condominio con una specifica maggioranza. I condomini, infatti, devono essere d’accordo con l’installazione e possono opporsi qualora venga danneggiato il decoro architettonico dell’edificio o la fruizione delle aree comuni.

Per procedere è importante conoscere in quali casi il condominio può opporsi e cosa fare in caso di rifiuto o se l’assemblea non si esprime.

In questa guida i dettagli su maggioranza richiesta, ipotesi in cui le colonnine sono vietate in condominio e bonus in vigore.

Cosa sono e come funzionano le colonnine elettriche

Le colonnine elettriche sono dei dispositivi collegati a fonti di alimentazione necessari per ricaricare i veicoli elettrici. Questi dispositivi diventano sempre più diffusi nelle nostre città, si possono trovare nelle aree di servizio, nei parcheggi e anche negli spazi privati come i condomini.
A livello visivo, le colonnine elettriche sono simili ai distributori di benzina, sono dotate di un cavo, un terminale e una spina da inserire all’interno dell’auto al posto della classica pistola erogatrice.
Secondo una stima elaborata a fine marzo 2023, ad oggi sono presenti in Italia circa 41.173 punti di ricarica e 22.107 colonnine.

Che maggioranza serve secondo la legge

La richiesta delle colonnine nelle aree private cresce anche per via del D.Lgs. n. 48/2020 (in attuazione della Direttiva UE 2018/844) nel quale si prevede l’obbligo di installare le colonnine negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a “importante ristrutturazione”, quest’ultima intesa come:

… lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture.

Lo scopo della normativa è favorire la rete infrastrutturale necessaria a ricaricare, quindi agevolare l’acquisto dei veicoli elettrici o ibridi.

Ma che succede, invece, a chi desidera installare le colonnine elettriche nei condomini già esistenti che non sono interessati da “importanti ristrutturazioni”?

In tal caso per procedere all’installazione serve l’approvazione dell’assemblea condominiale a maggioranza degli intervenuti – in prima o seconda convocazione – che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio .
Le colonnine approvate devono essere conformi agli standard tecnici e di sicurezza vigenti e avere un certificato di conformità rilasciato da un tecnico abilitato.

In quali casi il condominio può vietare le colonnine elettriche?
Oltre che nei parcheggi e nelle aree di servizio, le colonnine elettriche si possono installare anche negli spazi comuni del condominio, a beneficio dei condomini che hanno acquistato veicoli green

In quali casi il condominio può vietare le colonnine elettriche?

In via generale, le colonnine elettriche possono essere installate negli spazi di pertinenza del condominio nel limite stabilito dall’articolo 1120 C.c.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

Di seguito alcuni casi in cui l’assemblea condominiale può legittimamente vietare le colonnine:

  • se comportano un danno/pregiudizio alla stabilità o sicurezza dell’edificio;
  • se compromettono il decoro architettonico (regolamentato dai singoli regolamenti condominiali)
  • se impediscono o limitano il godimento delle aree comuni agli altri condomini (ad esempio limitano l’accesso ai parcheggi o alle aree verdi)

Dal punto di vista della sicurezza, è obbligatorio affidarsi a tecnici specializzati che possano rilasciare un certificato di conformità dell’impianto, altrimenti non sarà a norma.

Che fare in caso di rifiuto dell’assemblea condominiale

Che fare se l’assemblea rifiuta l’installazione delle colonnine o se non venga raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge? In questi casi non si dovrà necessariamente rinunciare all’installazione, ma si potrà procedere autonomamente pagando di tasca propria.
La stessa regola si applica in caso di inerzia dell’assemblea, ovvero in mancanza di una delibera espressa entro 3 mesi dalla richiesta fatta per iscritto del condomino interessato.

Ciò perché, anche in questo caso, si applica il principio secondo cui ciascun condomino può servirsi degli spazi comuni a proprie spese, nel rispetto del decoro architettonico dell’edificio e senza danneggiare gli altri condomini.

Ricapitolando, se l’assemblea condominiale nega il permesso o non si esprime entro 3 mesi, il singolo condominio può procedere all’installazione se sostenete le spese necessarie, non impedisca agli altri l’uso degli spazi comuni e non alteri la destinazione d’uso del condominio.

Agevolazioni e bonus in vigore per l’installazione delle colonnine elettriche

Per incentivare l’acquisto di auto elettriche, il legislatore ha stabilito diversi sconti e agevolazioni. Con la legge di Bilancio per il 2021 sono state confermate le detrazioni relative all’installazione delle colonnine per le spese sostenute nel periodo d’imposta tra il 1° luglio 2020 e il 21 dicembre 2021 (confermate le detrazioni al 110%).

Il Dl Rilancio, all’articolo 119, comma 8, ripartisce tale agevolazione in 5 quote annuali di pari importo da portare in detrazione nella Dichiarazione dei redditi per le spese sostenute dell’arco del 2022 a patto che siano stati eseguiti “lavori trainanti” entro questi limiti di spesa:

  • 2.000 euro per edifici unifamiliari e unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accessi autonomi dall’esterno
  • 1.500 euro per edifici plurifamiliari o i condomini per un massimo di 8 colonnine elettriche
  • 1.200 euro per edifici plurifamiliari e condomini che installano più di 8 colonnine

Incentivi e agevolazioni sono stati confermati fino al 31 dicembre 2024, salvo ulteriori proroghe, in misura dell’80% per le spese di acquisto e installazione delle colonnine sia in ambito privato che condominiale. Nel primo caso il tetto massimo previsto dalla legge è di 1.500 euro, nel secondo – quindi per i condomini – di 8.000 euro.

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